Il giorno 24 luglio 2003, alle ore 12, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni.
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
CGIL.... firmato
CISL.... "
UIL.... "
CONFSAL.... "
CIDA.... "
CISAL.... "
CONFEDIR.... "
COSMED.... "
RDB/CUB.... "
UGL.... "
USAE.... "
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su
arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001 nel testo allegato.
Art. 1.
1. Il Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001
e' prorogato integralmente.
2. Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1° febbraio
2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.
Art. 2.
Le richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere
arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente
effettuate, cosi' come le comunicazioni inviate da o alle
amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la
risoluzione della controversia insorta.
Art. 3.
1. Tutte le procedure di cui all'art. 2 sono rimesse nei termini
dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa,
da farsi a cura della camera arbitrale entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del presente accordo.
2. Sono ugualmente valide le richieste svolte ai sensi dell'art.
6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ai collegi arbitrali di disciplina
ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.
Art. 4.
Le procedure instaurate prima del 31 gennaio 2003 e terminate
successivamente a questa data conservano a pieno la loro validita' ed
efficacia.
Art. 5.
L'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 non modifica il termine
di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle
procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai
collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9, art. 55, decreto legislativo
n. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di venti giorni
dall'applicazione della sanzione cosi' come previsto dall'art. 55,
comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 7, comma 6,
della legge n. 300/1970.